Sulle facoltà del praticante, l'art. 41, comma 12 della legge n. 247/2012 è intervenuta sull'intenzione: «Nel momento nato da andamento del tirocinio intorno a praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel ampiezza dei praticanti, purché in detenzione del diploma nato da laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale Per mezzo https://avvocatopenalistaromano.com/studio-legale-penale-roma.html?index_php??start=1700&limit=100&start=2100